PREMESSA
La Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di San Giovanni Decollato della Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, condividendo lo spirito del movimento nato dalla Compagnia di Santa Maria che “ebbe cominciamento per lo Messer Santo Pietro Martire, l’anno 1244, nella vigilia dell’Assunzione della Maria Vergine, a dì 14 agosto”, originariamente si costituì con atto 14 gennaio 1525 sotto il nome della Decollazione di San Giovanni Battista, ha poi assunto il titolo di Venerabile Confraternita di Misericordia, come dall’originale statuto del giugno 1914, depositato presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Il 5 aprile 1989 è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come avente personalità giuridica privata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed iscritta al n.766.
Il 18 ottobre 1994 è stata riconosciuta come Associazione del Volontariato ed iscritta al n. 192/FI dell’apposito Albo regionale, come da L.R. 26 aprile 1993 n.28.
Venera, come Santi Patroni, San Sebastiano e San Giovanni Decollato.
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA’
Art. 1 – E’ corrente in Sesto Fiorentino l’Associazione denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO” con sede in Sesto Fiorentino, P.zza San Francesco n.37/39.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato.
Per le sacre funzioni pubbliche officia nell’Oratorio della Compagnia e nella Chiesa Plebana di Sesto Fiorentino; tuttavia, il Magistrato sentito il Correttore ha facoltà di determinare, al bisogno, un diverso luogo ritenuto più idoneo.
L’Associazione ha facoltà di creare sezioni nelle parrocchie esistenti nel territorio di sua competenza.
Art. 2 – La Misericordia di Sesto Fiorentino è sodalizio di volontariato avente lo scopo di contribuire, tramite l’opera dei Confratelli, alla concreta realizzazione delle opere di misericordia corporali e spirituali, secondo l’insegnamento della Chiesa Cattolica, nello spirito evangelico, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni Pubblico Potere, e con iniziative promosse dalle Associazioni di riferimento.
Art. 3 – La Confraternita provvede:
a) al perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’ assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria con erogazione di appositi servizi nonché dell’istruzione e della formazione.
b) allo svolgimento di attività di utilità sociale alla luce delle condizioni di una società in evoluzione, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente bisognosi, e/o svantaggiati, di qualunque età, sesso, condizione, credo religioso affetti da minorazioni fisiche, o psichiche, valorizzando l’opera del volontariato.
In particolare la Confraternita curerà:
1) la promozione culturale, l’addestramento, l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento dei Confratelli e della popolazione ed ogni possibile attività a favore dei soggetti svantaggiati e di coloro che, a titolo professionale o di studio o volontario operano a favore dei soggetti svantaggiati stessi.
2) il trasporto e l’assistenza degli infermi e degli infortunati ed alla rimozione delle salme;
3) prestazioni di assistenza domiciliare;
4) la corresponsione di aiuti ai bisognosi;
5) la promozione di tutte le opere di carità cristiana, suggerite dalle circostanze e/o necessità sociali.
6) Attività di protezione civile.
Gli scopi statutari di cui al precedente comma si intendono attuati con la costruzione e la gestione di:
a) centri per l’assistenza socio-sanitaria;
b) poliambulatori medici per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali;
c) la gestione di nidi d’infanzia, asili nido e scuole d’infanzia;
d) la gestione di servizi legati alle onoranze funebri e cimiteriali;
e) tutte le attività correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.
La Confraternita può, altresì, promuovere il riconoscimento di eventuali propri brevetti, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e con l’assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall’Autorità Amministrativa.
Nel compimento delle attività statutarie è escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi della legislazione comunque applicabile.
Art. 4 – Si richiama la normativa oggi vigente nella parte in cui si determina che l’esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali è consentito a condizione che, in ciascun esercizio, e nell’ambito di ciascuno dei settori le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino i limiti di legge delle spese complessive dell’organizzazione.È fatta salva l’applicazione della futura legislazione in materia.
Art. 5 – Lo stemma ufficiale della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: Croce Latina di colore rosso in campo azzurro, sorgente in mezzo alle lettere gotiche F e M.
La Confraternita utilizza per l’attività corrente lo stemma conforme a quello raffigurato nell’allegato grafico sub lettera “A”.
Art. 6 – La Confraternita può associarsi esclusivamente con altre Confraternite di Misericordia, comunque denominate, senza pregiudizio per la propria autonomia. Può, in casi particolari, collaborare con altre associazioni aventi lo stesso scopo di solidarietà.
Art. 7 – La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle oblazioni ottenute per scopo di beneficenza, da contributi, lasciti e testamenti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e/o privati, nonché dall’esercizio di tutte quelle iniziative che, svolte nei modi e nelle forme di cui alla normativa comunque applicabile, sono volte a ricevere carità per restituire carità.
Le opere della Confraternita sono gratuite, salvo i casi speciali previsti dal regolamento interno.
GLI ISCRITTI
Art. 8 Per essere iscritti alla Confraternita di Misericordia è necessario:
condividere la visione cristiana dell’uomo e del suo destino finale;
tenere una condotta moralmente integra e non aver riportato gravi condanne penali.
La Confraternita pone particolare cura nell’accogliere coloro che desiderano conformare la propria esistenza ai valori fondanti del Sodalizio e, attraverso le opere di volontariato, qualificare la propria esistenza nel disinteressato servizio al prossimo.
I richiedenti, di ambo i sessi, verranno ammessi secondo le procedure democratiche di cui al Regolamento Organico.
La vestizione è atto di volontà del membro della Confraternita per mezzo della quale vorrà manifestare in pubblico la propria adesione ai principi ed ai valori del Sodalizio.
Art. 9 – Possono accedere alle cariche tutti gli iscritti, fatte salve le limitazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
Art. 10 – Gli iscritti alla Confraternita, in morte, hanno diritto alle onoranze religiose ed a due Sante Messe in suffragio.
Art. 11 – Pur potendo operare in più Confraternite, non è comunque possibile ricoprire contemporaneamente nelle stesse, il ruolo di Governatore o di componente del Magistrato o di Conservatore o qualunque altra carica ad esclusione di quella di Sindaco Revisore.
La Confraternita, nello spirito di solidarietà e su domanda dell’interessato, può ammettere in servizio un confratello appartenente ad altra Confraternita, che abbia volontà di operare nel Sodalizio.
L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita di appartenenza.
Il Confratello o la Consorella che sarà accolto manterrà l’anzianità, ma non gli incarichi conferiti dalla Confraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.
Art. 12 – Agli iscritti è severamente vietato accettare qualsiasi ricompensa nell’esercizio delle opere della Confraternita.
GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Art. 13 – Sono organi della Confraternita:
il Corpo Generale di Compagnia;
il Collegio dei Conservatori;
il Collegio dei Sindaci Revisori;
il Magistrato;
il Consiglio di Presidenza.
IL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA
Art. 14 – Il Corpo Generale di Compagnia è costituito dagli iscritti alla Confraternita, da almeno un anno, di ambo i sessi e categoria, che abbiano compiuto i diciotto anni, ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 15 – L’assemblea è l’organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello di base ed è costituita dal Corpo Generale di Compagnia.
Art. 16 – L’assemblea si riunisce di norma in gennaio, preferibilmente in data precedente la Festa di San Sebastiano, per discutere la relazione annuale, per eleggere, quando dovuto, le cariche sociali, per approvare il bilancio preventivo.
Entro il mese di aprile si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Ciascuna assemblea è convocata dal Magistrato che provvede a compilarne l’ordine del giorno invitando, all’occorrenza, consulenti la cui presenza sia reputata necessaria.
Art. 17 – Il Corpo Generale di Compagnia potrà essere convocato in assemblea ogni qualvolta il Magistrato lo ritenga necessario.
Su richiesta rivolta al Magistrato da un ventesimo degli aventi diritto, su un unico ordine del giorno, il Magistrato stesso dovrà convocare in assemblea il Corpo Generale di Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta.
Per gravi motivi di bilancio o per superamento dei termini previsti per la sua presentazione in assemblea, questa potrà essere convocata dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 18 – Il Corpo Generale di Compagnia, riunito in assemblea:
approva lo Statuto ed il Regolamento Organico, sue variazioni ed integrazioni;
approva e rende esecutivo qualsiasi regolamento proposto dal Magistrato, atto a disciplinare le varie attività della Confraternita;
delibera sul bilancio preventivo e quello consuntivo, presentati dal Magistrato;
delibera sulla relazione inerente l’andamento del Sodalizio, presentata dal Magistrato;
delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo e quelle che eccedono del 25% i limiti del bilancio, salvo che per le partite di giro e per quelle legate a cause di forza maggiore, e sulle variazioni delle sostanze patrimoniali;
elegge ogni cinque anni i membri laici del Collegio dei Conservatori, secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico;
elegge ogni cinque anni il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico;
elegge ogni quattro anni i componenti del Magistrato di sua competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
delibera su qualunque materia venga sottoposta al suo esame sia dal Magistrato che dal Collegio dei Conservatori o dal Collegio dei Sindaci Revisori;
adotta qualunque altro provvedimento riguardante la vita del sodalizio, sempreché non venga violata la competenza di altro organo;
nomina i componenti del seggio elettorale, purché non candidati;
ratifica i provvedimenti di radiazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico;
Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale quando ciò sia richiesto dal Correttore, dal Governatore o da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In questioni concernenti le persone, le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i membri del Magistrato ed i Sindaci non hanno diritto di voto.
IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI
Art. 19 – Il Collegio dei Conservatori rappresenta il custode dei valori e della tradizione morale e spirituale della Confraternita e ne garantisce lo spirito di autonomia civile e politica. I suoi componenti sono scelti fra i più anziani e meritevoli per comprovato senso di carità, per pubblica stima e per approfondita conoscenza dello Statuto e del suo Regolamento Organico.
Il Collegio dei Conservatori è composto dal Correttore e da altri quattro membri eletti dal Corpo Generale di Compagnia riunito in assemblea fra coloro che abbiano compiuto 35 anni, siano iscritti alla Confraternita ed abbiano ricevuta la vestizione da almeno sette anni al momento delle elezioni.
Può integrarsi con un consulente giuridico, a sua scelta, senza diritto di voto.
E’ presieduto dal Correttore. Il Vicepresidente viene eletto, nella prima riunione, fra i componenti laici.
La carica di Conservatore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria della Confraternita, salvo quelle ad honorem ed emeriti.
Art. 20 – E’ compito del Collegio dei Conservatori:
vigilare sull’esatta osservanza ed interpretazione delle norme statutarie e del Regolamento Organico;
interpretare le norme dello Statuto, del Regolamento Organico e di tutti i regolamenti e le disposizioni, in caso di divergenza di pareri;
emettere il proprio parere sui nuovi regolamenti e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell’ordinamento della Confraternita e nell’ espletamento delle sue opere;
decidere sui ricorsi presentati a norma del Regolamento Organico e risolvere eventuali questioni proposte dal Magistrato o da altro organo della Confraternita;
sostituire l’opera del Magistrato quando questi rassegni le dimissioni, eccetto che per la normale scadenza statutaria, fino a nuove elezioni che il Collegio indirà entro 60 giorni.
Emettere la decisione di appello nei provvedimenti disciplinari deliberati dal Magistrato nei confronti dei Confratelli e su loro ricorso.
Art. 21 – Nel caso di sostituzione dell’opera del Magistrato, il Collegio dei Conservatori manterrà la continuità operativa, delegando, se del caso, ad iscritti di propria fiducia, gli incarichi tecnici strettamente connessi alla gestione ordinaria della Confraternita.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 22 – Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto dal Presidente, da altri due membri effettivi e due supplenti che dovranno avere i requisiti di legge, non necessariamente iscritti alla Confraternita, eletti ogni cinque anni dal Corpo Generale di Compagnia riunito in assemblea.
Il Collegio è coordinato da un presidente, eletto nella prima riunione fra i componenti effettivi. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Magistrato e del Collegio dei Conservatori.
Art. 23 – Il Collegio ha il compito di controllare la legittimità delle spese, la loro attinenza al bilancio preventivo, la regolarità del bilancio e del rendiconto nonché compiere tutti gli adempimenti di legge.
Il parere del Collegio dei Sindaci Revisori è obbligatorio in sede di presentazione del bilancio consuntivo all’approvazione dell’assemblea.
Art. 24 – Qualora il Collegio ravvisasse gravi problemi di gestione del bilancio o fossero superati i termini per la presentazione di bilanci di cui al precedente art.16, ha facoltà, con voto unanime, tramite il suo Presidente, di convocare in assemblea il Corpo Generale di Compagnia, fissandone l’ordine del giorno.
IL MAGISTRATO
Art. 25 – Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita.
E’ composto dai membri di diritto di cui all’art. 29 del presente Statuto e da nove membri eletti dall’Assemblea scelti fra i Confratelli iscritti alla Confraternita da almeno tre anni al giorno delle elezioni, che abbiano ricevuto la vestizione ed in regola con il pagamento delle quote associative al fine di garantire gli scopi fondanti del Sodalizio.
Il Governatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Magistrato consulenti ed esperti nelle materie che debbono essere trattate; essi avranno solo diritto di iniziativa, ma non di voto.
L’appartenenza al Magistrato è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Conservatori, fatta eccezione per il Correttore.
Art. 26 – Le competenze del Magistrato sono:
eseguire le delibere dell’assemblea ed attuarne le mozioni;
determinare le linee programmatiche della Confraternita;
eleggere e/o revocare le proprie cariche interne;
indire le assemblee stabilendone il relativo ordine del giorno;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse della Confraternita, determinando le spese, entro i limiti dei capitoli del bilancio preventivo, sorvegliandone l’esecuzione;
prendere, in via d’urgenza, tutti i provvedimenti indispensabili, nell’interesse della Confraternita;
deliberare sull’accettabilità di eredità, legati, beneficenze;
sostenere cause giudiziarie, concordare transazioni, nell’interesse della Confraternita, nominare i procuratori in giudizio;
sovrintendere al buon andamento di tutti i servizi e di tutte le attività della Confraternita;
accogliere, previa istruzione, se del caso, le domande di iscrizione alla Confraternita, fissare le quote annuali, concedere dilazioni;
infliggere, su proposta dell’apposita commissione, le sanzioni agli iscritti per infrazioni allo Statuto, al Regolamento Organico ed agli altri regolamenti interni alla Confraternita;
nominare nel ruolo di emeriti e ad honorem i Confratelli meritevoli e dimettere dai ruoli coloro che ne avessero perso i requisiti;
assegnare riconoscimenti e premi;
assumere, sospendere, multare e licenziare i dipendenti, fissarne lo stipendio, le mansioni e gli incarichi;
nominare i Capi di Guardia scelti fra i Confratelli Attivi che abbiano ricevuta la vestizione e, ove lo ritenga opportuno, destituirli;
nominare la commissione per i provvedimenti disciplinari ed ogni altra commissione ritenuta necessaria;
predisporre e/o modificare i regolamenti interni, da presentare all’approvazione dell’assemblea previo parere favorevole del Collegio dei Conservatori;
autorizzare – a maggioranza dei suoi membri – il Governatore a costituire altri enti o comparteciparvi per motivi di urgenza e necessità, comunque da notificare alla assemblea successiva.
compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto ed il Regolamento Organico non attribuiscano ad altro organo della Confraternita.
Stilare una relazione tecnica e morale della gestione trascorsa da trasmettere al magistrato entrante per consentire la necessaria continuità; il magistrato uscente è convocato di diritto alla prima riunione del neo eletto, mantenendosi a disposizione di questi per qualunque ulteriore necessità.
Art. 27 – Il Magistrato elegge nel suo seno:
il Governatore;
un Vicegovernatore vicario.
Su proposta del Governatore e del Vicegovernatore, nomina fra i componenti del Magistrato o, in subordine, fra gli iscritti, in base alle loro capacità attitudinali:
il Cancelliere;
l’Amministratore e/o un consigliere delegato per l’amministrazione;
il Coordinatore dei Servizi;
il Responsabile della Formazione;
L’Amministratore può anche non far parte del Corpo di Compagnia, ma comunque deve rispondere al membro delegato del Magistrato.
I componenti del magistrato durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.
Le cariche coperte in Magistrato sono incompatibili con ogni altra carica, salvo interinale, in seno al Magistrato stesso, ad altre nella Confraternita; è inoltre incompatibile con cariche politiche.
Art. 28 – Il Governatore è la massima autorità della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale.
Art. 29 – Sono membri di diritto del Magistrato, solo con diritto di iniziativa:
il Correttore;
tutti coloro che siano stati nominati al di fuori dei membri eletti e ricoprono incarichi statutari di cui al secondo capoverso del precedente art.27.
Art. 30 – Il Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano e rappresenta l’Autorità Ecclesiastica.
L’ufficio di Correttore è incompatibile con ogni altra carica in seno alla Confraternita, ad eccezione della presidenza del Collegio dei Conservatori.
Rimane in carica fino a revoca da parte dell’organismo che lo ha nominato ed ha facoltà di nominarsi, in accordo con l’Ordinario diocesano, uno o più sostituti vicari.
Vigila sulla buona condotta degli iscritti.
Ha il compito di curare la realizzazione dello spirito religioso della Confraternita, la formazione spirituale e morale dei Confratelli con particolare riguardo agli Aspiranti, può partecipare alle riunioni del Magistrato ed alle Assemblee senza diritto di voto.
È altresì suo compito curare e garantire l’inserimento del Sodalizio nella pastorale vicariale e diocesana.
Le delibere del Magistrato che investono l’indirizzo morale e religioso della Confraternita devono avere la sua approvazione scritta.
Art. 31 – Qualora nella Confraternita si determinino deviazioni dai fini istituzionali e/o situazioni di ingovernabilità, su richiesta del Governatore e di 5 membri eletti del Magistrato, conseguentemente al concorde parere dell’Ordinario Diocesano e del Collegio dei Conservatori, se non direttamente interessato, il Correttore ha facoltà di sciogliere uno o più organi della Confraternita, assumendone la conduzione fino a elezione del nuovo organismo, da avvenire entro 60 giorni.
La delibera di scioglimento deve essere controfirmata dal Governatore, dal Vicepresidente del Collegio dei Conservatori e, per presa d’atto, dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
Per lo scioglimento del Collegio dei Conservatori e del Collegio dei Sindaci Revisori è necessario il voto dell’assemblea appositamente convocata.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 32 – Il Consiglio di Presidenza è formato da:
il Governatore;
il Correttore;
il Vicegovernatore vicario;
il Cancelliere;
l’Amministratore;
il Coordinatore dei Servizi;
Il Governatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza consulenti ed esperti nelle materie che debbono essere trattate; gli stessi avranno solo diritto di iniziativa e non di voto.
ORGANISMI AUSILIARI
Art. 33 – Il Magistrato ha facoltà di costituire, in seno alla Confraternita, organismi con finalità di specializzazione in alcuni settori di intervento, quali il Gruppo Donatori di Sangue, il Gruppo Donatori di Organi, e quant’altri ritenesse necessari per una maggiore ed attuale presenza della Confraternita nell’alleviare la sofferenza.
Le attività di questi gruppi saranno disciplinate da un apposito mansionario, emanato dal Magistrato ed approvato dal Collegio dei Conservatori, per la legittimità statutaria e di Regolamento Organico.
PATRIMONIO
Art. 34 – Il patrimonio della Confraternita è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà, dalle quote degli iscritti, dalle oblazioni ottenute per scopo di beneficenza, da contributi, testamenti e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall’esercizio di tutte quelle iniziative che siano svolte nei modi e nelle forme della normativa applicabile in materia.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà messo a disposizione dell’Ordinario Diocesano affinché lo destini ad associazioni ONLUS presenti sul territorio aventi scopi e principi analoghi o affini a quelli della Confraternita.
SCIOGLIMENTO
Art. 35 – La Confraternita potrà essere sciolta solo per delibera concorde dei quattro quinti del Magistrato cui partecipa eccezionalmente con diritto di voto il Correttore, dei tre quarti del Collegio dei Conservatori laici e dei tre quarti dei presenti all’assemblea del Corpo Generale di Compagnia, appositamente convocata.
La delibera diviene esecutiva solo se ratificata dall’Ordinario Diocesano.
REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 36 – Il Regolamento Organico determina modalità, strumenti e procedure per l’attuazione del presente Statuto e per il funzionamento della Confraternita.
MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 37 – Ogni proposta di modifica al presente Statuto, prima di essere posta all’ordine del giorno dell’assemblea, dovrà essere discussa, congiuntamente, dal Collegio dei Conservatori e dal Magistrato ed averne ottenuto il parere favorevole a maggioranza con espressione simultanea.
Essa si considera approvata quando abbia riportato, in seno all’assemblea del Corpo Generale di Compagnia, non meno di tre quarti dei voti dei presenti e, successivamente, sia stata ratificata dalla autorità ecclesiastica, nella persona dell’Ordinario Diocesano, e dall’Autorità Regionale.
Le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere inserite all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, appositamente convocata.
Art. 38 – Le modifiche al Regolamento Organico, previo parere di legittimità statutaria specificatamente espresso dal Collegio dei Conservatori, devono essere discusse nell’assemblea del Corpo Generale di Compagnia ed ottenere il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
Le proposte di modifica al Regolamento Organico dovranno essere inserite all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, appositamente convocata.
Art. 39 – Modifiche allo Statuto ed al Regolamento Organico, di natura meramente formale, che fossero richieste da urgenti necessità ed opportunità o derivanti da disposizioni di legge o regolamenti emanati dallo Stato o dalla Regione, potranno essere deliberate dal Magistrato, previo parere favorevole del Collegio dei Conservatori, con la maggioranza di almeno sette componenti il Magistrato.
Le modifiche saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima assemblea successiva alla delibera adottata.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto e non in opposizione con esso, si osservano le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti e quelli che, in avvenire, saranno emanati sia dallo Stato che dalla Regione Toscana in materia di assistenza, beneficenza e volontariato.
Art. 41 – I Confratelli, di qualunque categoria, conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza dei precedenti statuti e regolamenti.
Art. 42 – La Confraternita, tramite il suo Governatore opportunamente autorizzato, ha facoltà di fondare altri enti quali ONLUS, fondazioni, consorzi, aderire ad altri già esistenti che condividano gli scopi statutari ed i valori cattolici ovvero a fondersi in essi. In quest’ultimo caso la delibera sarà presa con metodi identici a quanto previsto dall’ art. 35.
Art. 43 – Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte dell’assemblea, appositamente convocata e successiva ratifica da parte dell’Autorità Ecclesiastica e Regionale.
Con l’entrata in vigore del presente Statuto e del nuovo Regolamento Organico sono confermate di diritto e senza necessità di alcuna formalità interna, le delibere assunte ed oggi in essere in forza delle precedenti norme statutarie.
Il contenuto del precedente comma sarà notificato a cura del Cancelliere a chi spetti.
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ALLEGATO GRAFICO “A”
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